Contenuto:

  • Senza convenzione matrimoniale, per le coppie di coniugi si applica il regime dei beni della partecipazione agli acquisti.
  • In caso di divorzio, ricevete quindi i vostri beni propri e la metà degli acquisti.
  • La ripartizione equa dei fondi previdenziali risparmiati durante il matrimonio è inderogabile nel 1° e 2° pilastro; diverso è per il 3° pilastro.
  • Con una convenzione matrimoniale è possibile modificare il regime dei beni o passare dalla comunione dei beni alla separazione dei beni e viceversa.
  • Alla conclusione
Senior gentleman working with young woman at workbench.

Che cosa succede senza convenzione matrimoniale?

Per le coppie di coniugi senza convenzione matrimoniale, la legge prevede il regime della partecipazione agli acquisti, che distingue tra gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge e disciplina ciò che rientra nella massa patrimoniale.

Una parte di questo patrimonio è maturata durante il matrimonio, un’altra è stata introdotta dai coniugi. La prima viene definita «acquisti», la seconda «beni propri». Tra i beni propri rientrano gli oggetti destinati esclusivamente all’uso personale, come gioielli e abbigliamento. Anche le donazioni e le eredità ricevute durante il matrimonio fanno parte dei beni propri.

Gli acquisti comprendono i valori patrimoniali che un coniuge genera durante il matrimonio, quali salari, redditi dai beni propri (per es. reddito del portafoglio dei titoli), prestazioni delle assicurazioni sociali. Anche i fondi previdenziali risparmiati durante il matrimonio comune rientrano tra gli acquisti.

Ripartizione del patrimonio

In caso di divorzio, a ciascuno spettano i beni propri personali.

Diversa è la questione per gli acquisti, infatti in caso di divorzio il patrimonio generato durante il matrimonio viene suddiviso a metà, indipendentemente dal contributo di ogni singolo coniuge.

Ripartizione dei fondi previdenziali

  • 1° pilastro: dopo il divorzio, tutti i redditi dei coniugi disponibili sul conto individuale dell’AVS e ottenuti durante il matrimonio vengono ripartiti tra i coniugi in parti eque. Sono esclusi gli anni del matrimonio e del divorzio. Questo cosiddetto splitting deve essere richiesto alla cassa di compensazione AVS, altrimenti viene eseguito automaticamente solo al momento del calcolo della rendita, che in alcuni casi avviene dopo molti anni.
  • 2° pilastro: anche gli averi della cassa pensione maturati durante il matrimonio vengono suddivisi in parti uguali dopo una separazione. La cassa pensione, per la quale l’avere è aumentato, rimborsa alla cassa della/del partner la differenza; in alternativa, l’importo confluisce in un conto di libero passaggio. Gli averi che sussistevano già prima del matrimonio rimangono intatti, inclusi i proventi. Anche i riscatti volontari, per cui si può giustificare che sono stati finanziati con beni propri, non vengono suddivisi. Nella compensazione previdenziale vengono inclusi i prelievi anticipati per la proprietà abitativa, ma non quelli per la costituzione di un’azienda. Dal 2017, il capitale di previdenza risparmiato può essere suddiviso in modo diverso, così da evitare eventuali penalizzazioni, ad esempio se un partner ha assunto compiti di assistenza durante il matrimonio o se uno dei due è già in pensione o invalido al momento del divorzio. Poiché la compensazione previdenziale nel 2° pilastro può essere una questione complessa, suggeriamo di consultare un esperto.
  • 3° pilastro: sia i fondi previdenziali del pilastro 3a che quelli del pilastro 3b vengono di norma attribuiti agli acquisti e, di conseguenza, suddivisi a metà in caso di divorzio. Tuttavia, questa disposizione viene meno qualora per il matrimonio sia stato concordato il regime della separazione dei beni. Dopo il divorzio, dunque, entrambi mantengono la somma esatta risparmiata. Indipendentemente dal tipo di suddivisione, il capitale di previdenza 3a resta vincolato anche dopo il divorzio.

Ho una lacuna previdenziale?

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Perché può essere opportuna una convenzione matrimoniale

Una convenzione matrimoniale consente alla coppia di adottare disposizioni ad hoc in caso di decesso. Anche se può sembrare del tutto fuori luogo pensare a una possibile separazione prima del matrimonio, nella convenzione matrimoniale può essere opportuno prevedere anche come procedere in caso di divorzio. È possibile stipulare una convenzione matrimoniale anche in un secondo momento e con effetto retroattivo.

Anche la difficile questione su cosa può accadere agli immobili in caso di divorzio può essere definita in anticipo nella convenzione matrimoniale. Se i coniugi hanno acquistato insieme una proprietà abitativa e hanno quindi acceso un’ipoteca, una regolamentazione lungimirante può far risparmiare tensioni in caso di separazione, qualora si debba attendere la sentenza del tribunale competente.

La ripartizione prevista per legge dei fondi previdenziali risparmiati nel 1° e 2° pilastro durante il matrimonio non può essere modificata con una convenzione matrimoniale. Diversa è invece la situazione del pilastro 3a: se nella convenzione matrimoniale si opta per la separazione dei beni, questa condizione vale anche per il capitale di previdenza nel pilastro 3a. Il divorzio, quindi, in questo caso non influisce sui conti di previdenza 3a gestiti singolarmente.

Una convenzione matrimoniale è valida solo se redatta con atto pubblico. Ciò significa che è necessario interpellare un pubblico ufficiale responsabile a livello cantonale. In molti cantoni è possibile rivolgersi a un notaio. Una volta redatta, la convenzione matrimoniale può essere modificata solo con il consenso di entrambe le parti contraenti.

È possibile scegliere tra i seguenti regimi di beni

Con una convenzione matrimoniale si ha la possibilità di definire diversamente il futuro e discostarsi dalla regolamentazione giuridica. È infatti possibile modificare la partecipazione agli acquisti oppure scegliere la separazione dei beni o la comunione dei beni. Se si desidera la suddivisione dei fondi previdenziali (esclusivamente del pilastro 3a), nella convenzione matrimoniale bisogna concordare la separazione dei beni.

Conclusione

La stipulazione di una convenzione matrimoniale all’interno della coppia è una scelta personale. Prima di decidere a favore o contro, dovreste sapere cosa significano in concreto le disposizioni di legge per la vostra situazione patrimoniale e reddituale e quali modifiche sono possibili. È consigliabile rivolgersi a un esperto in materia. A seconda della situazione iniziale, può essere utile adottare misure ad hoc in caso di divorzio, soprattutto se nel matrimonio sono stati introdotti valori patrimoniali consistenti o se si è imprenditori.

Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi previdenziali, la convenzione matrimoniale non offre alcuna (o solo limitate) possibilità di manovra. È dunque meglio optare per una previdenza diversa e lungimirante, ma per questo è necessario conoscere a fondo le conseguenze dei versamenti volontari nella previdenza professionale o nel pilastro 3a.

Cosa c’è da sapere