Aliquota di conversione della cassa pensione per la rendita LPP
A quanto ammonterà la mia rendita LPP? Con l’aliquota di conversione si calcola la rendita annua partendo dall’avere di vecchiaia presente. Per una valutazione realistica occorre conoscere quanto segue.
Contenuto:
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- L’aliquota di conversione determina la percentuale con cui l’avere di vecchiaia risparmiato, inclusi gli interessi maturati, viene convertito in una rendita di vecchiaia annua.
- L’importo del regime obbligatorio viene fissato per legge e deve essere in linea con l’aspettativa di vita e un obiettivo di rendimento.
- Al regime obbligatorio e sovraobbligatorio si applicano aliquote di conversione diverse.
- Alla conclusione
Ogni lavoratore prima o poi si domanda a quanto ammonterà la propria rendita. Nel sistema di previdenza per la vecchiaia, la rendita è costituita dall’AVS (1° pilastro), dalla previdenza professionale (2° pilastro) e dalla previdenza privata (3° pilastro). Nel complesso, i tre pilastri dovrebbero garantire a ciascuno la sicurezza finanziaria durante il pensionamento.
In particolare, l’obiettivo della LPP – insieme all’AVS – è il raggiungimento di un reddito sotto forma di rendita pari a circa il 60% dell’ultimo stipendio. Un fattore determinante per l’importo effettivo della rendita della cassa pensione è rappresentato dall’aliquota di conversione. Ecco perché è importante comprendere come viene determinato e applicato.
L’aliquota di conversione è una percentuale prestabilita che definisce una rendita LPP annua sulla base dell’avere di vecchiaia della cassa pensione. Per il regime obbligatorio della LPP sussiste un’aliquota minima di conversione, definita dalla Legge sulla previdenza professionale (LPP), che attualmente ammonta al 6,8%.
Potremmo esprimere quanto sopra con una formula:
avere di vecchiaia × aliquota di conversione = rendita annua
Esempio: chi ha risparmiato un capitale vecchiaia di 100 000 franchi, dopo il pensionamento riceve una rendita annua di 6800 franchi.
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L’aliquota di conversione è stabilita per legge. Nel calcolo dell’importo sono considerati diversi parametri. I più importanti sono:
- durata del pagamento della rendita, ovvero l’aspettativa di vita calcolata degli attuali e dei futuri beneficiari di rendita;
- remunerazione promessa del capitale di copertura esistente, ossia il cosiddetto «tasso d’interesse tecnico».
Aspettativa di vita – chi vive più a lungo percepisce una rendita più lunga
Oggi, secondo le statistiche, un pensionato di 65 anni può beneficiare della rendita per quasi 20 anni, mentre una donna della stessa età addirittura due anni e mezzo in più.
La rendita LPP viene corrisposta fino al decesso. Per questo motivo, i pagamenti delle rendite effettuati aumentano con l’incrementare dell’aspettativa di vita. Un pensionato che nel 1985 ha compiuto 65 anni ha ricevuto una rendita LPP di cinque anni più breve rispetto a quella dell’attuale generazione senior.
Affinché possano pagare la rendita di vecchiaia per un periodo di tempo più prolungato, le casse pensioni devono accantonare in modo lungimirante il capitale necessario.
Tasso d’interesse tecnico – influenza del rendimento sul tasso di conversione
L’aliquota di conversione si basa anche sulle aspettative di rendimento dell’avere della cassa pensione investito sui mercati dei capitali. Le casse pensione fanno agli assicurati una sorta di promessa di interessi e valutano quanto possono remunerare gli averi durante il versamento delle rendite. Con l’attuale aspettativa di vita, secondo l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), il tasso di conversione minimo del 6,8% presuppone che gli istituti di previdenza raggiungano un rendimento di circa il 5%. Già da tempo, però, in generale le casse pensione non realizzano più questi proventi.
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L’attuale aliquota di conversione per il regime obbligatorio LPP è rimasta invariata da molti anni. Fino al 2005 era pari al 7,2%.
Nel 2023, in occasione di una riforma della LPP, il Parlamento ha previsto un nuovo ribasso al 6,0% – motivato dall’aumento dell’aspettativa di vita e dai bassi tassi d’interesse. In seguito alla mancata approvazione di questa riforma alla votazione popolare di settembre 2024, l’aliquota di conversione è rimasta al 6,8%. Già nel 2017 un referendum non ha consentito di abbassare il tasso di conversione al 6,0%.
Aliquota di conversione in sintesi
Regime obbligatorio
I lavoratori in Svizzera che sono assicurati all’AVS e guadagnano tra 22 050 franchi e 88 200 franchi all’anno (situazione al 2024) sono obbligatoriamente assicurati per legge anche nel 2° pilastro. L’aliquota minima di conversione per questo regime obbligatorio LPP ammonta al 6,8%; deve essere garantita dalla cassa pensione con prestazioni minime fino a un reddito di 88 200 franchi.
Regime sovraobbligatorio
Chi versa alla cassa pensione contributi oltre il regime obbligatorio, ad esempio attraverso l’assicurazione del salario oltre il limite degli 88 200 franchi all’anno o attraverso contributi di risparmio più elevati, costituisce il cosiddetto avere sovraobbligatorio. Ogni cassa pensione decide autonomamente a quale aliquota convertire in rendita tale avere, ma spesso è molto inferiore al 6,8% del regime obbligatorio.
Di fatto, molte meno persone del previsto beneficiano dell’attuale aliquota di conversione del 6,8%. Se, all’età di 65 anni, il tasso sul vostro certificato d’assicurazione della cassa pensione non corrisponde a questo valore, siete assicurati nel regime sovraobbligatorio. Tuttavia, per essere certi, è bene chiedere conferma alla cassa pensione.
Aliquota di conversione globale o separata: ecco la differenza
Se quote salariali sono assicurate sia nella previdenza obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, nel calcolo della rendita la cassa pensione può decidere se applicare l’aliquota di conversione separata o globale.
Nel caso di aliquota di conversione separata, per il regime obbligatorio si applica l’aliquota di conversione del 6,8% prevista per legge, mentre per le componenti salariali del regime sovraobbligatorio si applica un’altra aliquota di conversione, determinata dalla cassa pensione. Questa variante garantisce una maggiore trasparenza.
Al contrario, nel caso di aliquota di conversione globale, per l’intero avere di vecchiaia si applica un tasso unificato. Con questo approccio, tuttavia, la LPP presuppone che la rendita di vecchiaia non possa essere inferiore alla prestazione minima prevista per legge. Ciò significa che l’importo versato non può essere inferiore al 6,8% sul regime obbligatorio.
Un’aliquota di conversione troppo elevata ha un impatto negativo sulle rendite dei futuri pensionati, soprattutto quelle degli attuali giovani. Poiché la speranza di vita è in continuo aumento e le prospettive di rendita nello scenario di tassi d’interesse bassi non saranno sufficienti per un finanziamento stabile, la maggior parte delle casse pensione auspica una riduzione dell’aliquota minima di conversione.
Se il finanziamento non è garantito, è necessario utilizzare fondi per assicurarsi la rendita, di cui altrimenti gli attuali lavoratori beneficerebbero sotto forma di remunerazione maggiore. Ciò vale in particolare per chi ha un reddito maggiore, i cui averi del regime sovraobbligatorio, con ogni probabilità, superano sensibilmente quelli del regime obbligatorio. La riforma della previdenza professionale (riforma LPP) avrebbe dovuto contrastare questa situazione.
Per capire perché ricevete un determinato importo come rendita del 2° pilastro, è necessario conoscere l’aliquota di conversione. Infatti, il vostro patrimonio versato non sarà semplicemente ripagato in parti uguali dalla cassa pensione al raggiungimento dell’età di riferimento.
A lungo termine, l’attuale aliquota di conversione non sarà più sufficiente per mantenere il principio di solidarietà e l’equità tra le generazioni nella previdenza professionale. Resta da vedere come si evolverà il finanziamento del 2° pilastro dopo la mancata approvazione alle urne della riforma LPP.
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