Dal 2020 si risparmia

Finora in Svizzera i costi per comprare un’abitazione di proprietà erano trattati alla stregua delle spese di sostentamento, senza distinzioni tra l’acquisto di un terreno su cui costruire ex novo, di un immobile esistente o di uno da rinnovare. In ogni caso, l’oggetto andava pagato con risorse soggette a tassazione e i costi non erano mai deducibili dalle imposte. È proprio qui, e precisamente nel quadro della nuova Strategia energetica 2050, che entra in gioco la nuova ordinanza.

Questa mira a incentivare le costruzioni ad alta efficienza energetica, ammettendo, a tale scopo, delle deduzioni fiscali. Si potranno così dedurre dalle imposte non solo gli investimenti destinati al risparmio energetico, ma anche le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione. Le spese sono riportabili al massimo su tre periodi fiscali consecutivi, purché non siano state prese fiscalmente in considerazione a pieno titolo nell’anno in cui sono
state sostenute. Finora era possibile dedurre gli investimenti, ma non le spese di demolizione, e per un solo periodo fiscale. Poiché tali investimenti spesso superano il reddito annuo, andava persa una parte del risparmio fiscale teoricamente possibile.

In base alla nuova ordinanza, invece, è ipotizzabile che per tre anni non si debba pagare alcuna imposta poiché il reddito annuo imponibile è pari a zero. Inoltre, non bisognerà più scervellarsi per trovare il momento migliore per investire e dare il via ai lavori in funzione del massimo risparmio fiscale.

Cosa è deducibile e cosa no?

Sono considerate spese di demolizione deducibili fiscalmente le spese dello smontaggio di installazioni nonché le spese della demolizione, dello sgombero e dello smaltimento di rifiuti edili. Non sono deducibili in particolare le spese per il risanamento del suolo contaminato, lo spostamento di terreni, il dissodamento, i lavori di livellamento o i lavori di scavo che esulano da una demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione. Le spese di demolizione sono deducibili unicamente se la costruzione dell’immobile di sostituzione avviene, entro un congruo termine, sul medesimo fondo, presenta un’utilizzazione simile ed è realizzata dallo stesso contribuente.

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