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Rendita e previdenza: 1° pilastro
L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) è parte integrante del sistema previdenziale statale.
Contenuto:
AVS: pilastro portante del sistema previdenziale svizzero
L’AVS appartiene al primo dei tre pilastri del sistema previdenziale svizzero. Il sistema dei 3 pilastri si basa sulla previdenza statale, professionale e privata.
Il 1° pilastro è obbligatorio per tutti. Il 2° pilastro è obbligatorio per i lavoratori dipendenti a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, che percepiscono un salario superiore a CHF 22 680 l’anno (situazione al 2025). Insieme, l’AVS e la cassa pensione devono garantire una rendita che consenta di mantenere l’usuale tenore di vita anche dopo il pensionamento. Si considera che il 1° e il 2° pilastro coprono circa il 60% dell’ultimo salario. Il 3° pilastro è facoltativo e permette di ridurre eventuali lacune previdenziali e di assicurare il tenore di vita anche durante la quiescenza.
Da che cosa è composto il 1° pilastro?
"AVS" è l’acronimo di Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, e costituisce la parte principale del 1° pilastro. È integrata dall’Assicurazione per l’invalidità (AI) e da eventuali prestazioni complementari (PC). Insieme compongono il sistema previdenziale statale obbligatorio, che mira a garantire il sostentamento in età avanzata, in caso di invalidità e decesso.
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L’AVS mira a coprire la previdenza per la vecchiaia e l’assicurazione finanziaria ai superstiti. Dal 1948, le prestazioni dell’AVS sono state modificate, ovvero ampliate o riformate, più di una decina di volte.
L’Assicurazione per l’invalidità contribuisce principalmente alle misure di integrazione, ma anche alle prestazioni in denaro come l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità. Viene attivata se la capacità lavorativa è limitata in modo permanente per motivi di salute. È ininfluente che si tratti di deficit fisico, psichico o mentale.
Può accadere che la prestazione della rendita AVS o AI sia troppo bassa per coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato. Nel 2023, ad esempio, questo è stato il caso del 50% dei pensionati AI. Inoltre, se il patrimonio è ridotto (meno di CHF 100 000 per le persone sole) e non sussistono altre fonti di reddito, le prestazioni complementari (PC) all’AVS o all’AI possono essere richieste presso l’ufficio PC per garantire il livello minimo di sussistenza.
L’indennità di perdita di guadagno è un contributo che viene versato qualora l’assicurato perda la sua fonte di guadagno durante la maternità e, dal 2021, anche la paternità. Di base, serve a coprire anche una parte della perdita di guadagno di coloro che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.
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Contributi AVS
Le persone che vivono o lavorano in Svizzera sono tenute a versare contributi all’AVS. Di norma, tale obbligo termina al raggiungimento dell’età di riferimento o, per chi decide di continuare a lavorare, alla cessazione dell’attività lucrativa. Chi invece smette di lavorare prima dell’età di riferimento, versa i contributi AVS allo stesso modo di chi non esercita un’attività lucrativa, anche se la rendita AVS viene riscossa in anticipo. Sono assicurate anche le persone coniugate che non esercitano un’attività lucrativa, qualora il partner percepisca un reddito e versi almeno il doppio del contributo minimo (nel 2025: CHF 1060).
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| Chi esercita un’attività lucrativa | Chi esercita un’attività lucrativa | Chi non esercita alcuna attività lucrativa | Chi non esercita alcuna attività lucrativa |
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| Inizio dell’obbligo di contribuzione | Chi esercita un’attività lucrativa | Dal 1° gennaio che segue il compimento dei 17 anni | Chi non esercita alcuna attività lucrativa | Dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni |
| Termine dell’obbligo di contribuzione | Chi esercita un’attività lucrativa | Al raggiungimento dell’età di riferimento e alla cessazione dell’attività lucrativa | Chi non esercita alcuna attività lucrativa | Al raggiungimento dell’età di riferimento |
Lavoratori dipendenti | 10,6% del salario lordo; metà è a carico del datore di lavoro | ||
Persone senza attività lucrativa | Minimo: CHF 530, massimo: CHF 26 500, a seconda del capitale di vecchiaia e del patrimonio | ||
Lavoratori indipendenti | 10,0% del reddito annuo; nel caso di reddito inferiore a CHF 60 500 si applicano aliquote di contribuzione ridotte |
Rendita AVS
L’importo della rendita dipende dal reddito e dagli anni di contribuzione computabili. Nel 2025, gli uomini con 44 anni di contributi (per le donne questa indicazione si applicherà dal 2028) ricevono una rendita minima pari a CHF 1260 al mese e una rendita massima di CHF 2520.
Qualora il Conto individuale presso l’AVS presentasse lacune contributive, la rendita corrisposta sarà inferiore. Spesso non si pensa alle lacune, ad esempio nel caso di soggiorni all’estero. Possono essere colmate al massimo entro cinque anni oppure continuando a lavorare oltre l’età di riferimento e facendo computare i contributi fino all’età massima.
Ripercussioni dell’anticipo e del differimento della rendita
È possibile accedere alla pensione tra i 63 e i 70 anni. Tra i 63 e i 65 anni si parla di anticipo, successivamente di differimento.
Sfide dell’AVS
Il cambiamento demografico – meno contribuenti, più pensionati – rende maggiormente difficile il finanziamento del sistema a ripartizione del 1° pilastro.
La riforma AVS 21 ha l’obiettivo di stabilizzare la sicurezza sociale entro il 2030. Le nuove norme per l'AVS sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024. L’età ordinaria di pensionamento delle donne, ora nota come "età di riferimento", sarà progressivamente allineata a quella degli uomini (65 anni). Per le donne della generazione di transizione, ossia nate tra il 1961 e il 1969, sono previste norme compensative.
Inoltre, è possibile percepire una rendita in modo più flessibile rispetto a prima: tra i 63 e i 70 anni si è relativamente liberi di scegliere da quando percepire la rendita, anche nel caso di rendita parziale. Se si prosegue l’attività lucrativa oltre l’età di riferimento, si ha ora l’opportunità di ridurre le lacune contributive degli anni precedenti.
L’AVS è la colonna portante della sicurezza sociale e viene in soccorso in molte situazioni di vita. Il fatto che i contributi siano pagati automaticamente dal datore di lavoro non significa che le prestazioni vengano erogate altrettanto facilmente. Affinché possiate sfruttare e massimizzare le possibilità di riscossione, è necessario attivarsi. Fare valere i propri diritti, presentare domande, rispettare le scadenze, colmare le lacune: tutto questo è indice di collaborazione attiva. Dedicatevi a questa attività ogni quattro anni. Verificate l’estratto del conto individuale, che potete richiedere alla vostra cassa di compensazione.
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