Contenuto:

  • L’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) fa parte del 1° pilastro e funge da copertura sociale in età avanzata, nel caso di invalidità e di decesso in famiglia.
  • L’AVS versa rendite sia ai pensionati sia ai superstiti.
  • L’assicurazione per l’invalidità (AI) subentra in caso di problemi di salute che limitano la capacità lavorativa o di necessità di assistenza.
  • Differimento o anticipo della rendita: l’accesso alla rendita AVS è possibile in maniera flessibile tra i 63 e i 70 anni di età.
  • Alla conclusione

AVS: pilastro portante del sistema previdenziale svizzero

L’AVS appartiene al primo dei tre pilastri del sistema previdenziale svizzero. Il sistema dei 3 pilastri si basa sulla previdenza statale, professionale e privata.

Il 1° pilastro è obbligatorio per tutti. Il 2° pilastro è obbligatorio per i lavoratori dipendenti a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, che percepiscono un salario superiore a CHF 22 680 l’anno (situazione al 2025). Insieme, l’AVS e la cassa pensione devono garantire una rendita che consenta di mantenere l’usuale tenore di vita anche dopo il pensionamento. Si considera che il 1° e il 2° pilastro coprono circa il 60% dell’ultimo salario. Il 3° pilastro è facoltativo e permette di ridurre eventuali lacune previdenziali e di assicurare il tenore di vita anche durante la quiescenza.

Da che cosa è composto il 1° pilastro?

"AVS" è l’acronimo di Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, e costituisce la parte principale del 1° pilastro. È integrata dall’Assicurazione per l’invalidità (AI) e da eventuali prestazioni complementari (PC). Insieme compongono il sistema previdenziale statale obbligatorio, che mira a garantire il sostentamento in età avanzata, in caso di invalidità e decesso.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

L’AVS mira a coprire la previdenza per la vecchiaia e l’assicurazione finanziaria ai superstiti. Dal 1948, le prestazioni dell’AVS sono state modificate, ovvero ampliate o riformate, più di una decina di volte.

Assicurazione per l’invalidità (AI)

L’Assicurazione per l’invalidità contribuisce principalmente alle misure di integrazione, ma anche alle prestazioni in denaro come l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità. Viene attivata se la capacità lavorativa è limitata in modo permanente per motivi di salute. È ininfluente che si tratti di deficit fisico, psichico o mentale.

Prestazioni complementari

Può accadere che la prestazione della rendita AVS o AI sia troppo bassa per coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato. Nel 2023, ad esempio, questo è stato il caso del 50% dei pensionati AI. Inoltre, se il patrimonio è ridotto (meno di CHF 100 000 per le persone sole) e non sussistono altre fonti di reddito, le prestazioni complementari (PC) all’AVS o all’AI possono essere richieste presso l’ufficio PC per garantire il livello minimo di sussistenza.

Indennità di perdita di guadagno

L’indennità di perdita di guadagno è un contributo che viene versato qualora l’assicurato perda la sua fonte di guadagno durante la maternità e, dal 2021, anche la paternità. Di base, serve a coprire anche una parte della perdita di guadagno di coloro che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.

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Contributi AVS

Le persone che vivono o lavorano in Svizzera sono tenute a versare contributi all’AVS. Di norma, tale obbligo termina al raggiungimento dell’età di riferimento o, per chi decide di continuare a lavorare, alla cessazione dell’attività lucrativa. Chi invece smette di lavorare prima dell’età di riferimento, versa i contributi AVS allo stesso modo di chi non esercita un’attività lucrativa, anche se la rendita AVS viene riscossa in anticipo. Sono assicurate anche le persone coniugate che non esercitano un’attività lucrativa, qualora il partner percepisca un reddito e versi almeno il doppio del contributo minimo (nel 2025: CHF 1060).

Chi è soggetto all’obbligo di contribuzione AVS?

 

 

Chi esercita un’attività lucrativa

Chi esercita un’attività lucrativa

Chi non esercita alcuna attività lucrativa

Chi non esercita alcuna attività lucrativa

 

Inizio dell’obbligo di contribuzione

Chi esercita un’attività lucrativa

Dal 1° gennaio che segue il compimento dei 17 anni

Chi non esercita alcuna attività lucrativa

Dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni

 

Termine dell’obbligo di contribuzione

Chi esercita un’attività lucrativa

Al raggiungimento dell’età di riferimento e alla cessazione dell’attività lucrativa

Chi non esercita alcuna attività lucrativa

Al raggiungimento dell’età di riferimento

A quanto ammontano i contributi all’AVS, all’AI e all’IPG nel 2025?

Lavoratori dipendenti

10,6% del salario lordo; metà è a carico del datore di lavoro

Persone senza attività lucrativa

Minimo: CHF 530, massimo: CHF 26 500, a seconda del capitale di vecchiaia e del patrimonio

Lavoratori indipendenti

10,0% del reddito annuo; nel caso di reddito inferiore a CHF 60 500 si applicano aliquote di contribuzione ridotte

Rendita AVS

L’importo della rendita dipende dal reddito e dagli anni di contribuzione computabili. Nel 2025, gli uomini con 44 anni di contributi (per le donne questa indicazione si applicherà dal 2028) ricevono una rendita minima pari a CHF 1260 al mese e una rendita massima di CHF 2520.

Qualora il Conto individuale presso l’AVS presentasse lacune contributive, la rendita corrisposta sarà inferiore. Spesso non si pensa alle lacune, ad esempio nel caso di soggiorni all’estero. Possono essere colmate al massimo entro cinque anni oppure continuando a lavorare oltre l’età di riferimento e facendo computare i contributi fino all’età massima.

Ripercussioni dell’anticipo e del differimento della rendita

È possibile accedere alla pensione tra i 63 e i 70 anni. Tra i 63 e i 65 anni si parla di anticipo, successivamente di differimento.

Sfide dell’AVS

Il cambiamento demografico – meno contribuenti, più pensionati – rende maggiormente difficile il finanziamento del sistema a ripartizione del 1° pilastro.

La riforma AVS 21 ha l’obiettivo di stabilizzare la sicurezza sociale entro il 2030. Le nuove norme per l'AVS sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024. L’età ordinaria di pensionamento delle donne, ora nota come "età di riferimento", sarà progressivamente allineata a quella degli uomini (65 anni). Per le donne della generazione di transizione, ossia nate tra il 1961 e il 1969, sono previste norme compensative.

Inoltre, è possibile percepire una rendita in modo più flessibile rispetto a prima: tra i 63 e i 70 anni si è relativamente liberi di scegliere da quando percepire la rendita, anche nel caso di rendita parziale. Se si prosegue l’attività lucrativa oltre l’età di riferimento, si ha ora l’opportunità di ridurre le lacune contributive degli anni precedenti.

Conclusione

L’AVS è la colonna portante della sicurezza sociale e viene in soccorso in molte situazioni di vita. Il fatto che i contributi siano pagati automaticamente dal datore di lavoro non significa che le prestazioni vengano erogate altrettanto facilmente. Affinché possiate sfruttare e massimizzare le possibilità di riscossione, è necessario attivarsi. Fare valere i propri diritti, presentare domande, rispettare le scadenze, colmare le lacune: tutto questo è indice di collaborazione attiva. Dedicatevi a questa attività ogni quattro anni. Verificate l’estratto del conto individuale, che potete richiedere alla vostra cassa di compensazione.

Cosa c’è da sapere

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