Le coppie conviventi non sono giuridicamente equiparate ai coniugi. Per legge non sono gli eredi dei partner. Pertanto devono prendere tempestivamente dei provvedimenti con la stesura di un testamento, la sottoscrizione di un contratto successorio e l’inoltro delle relative istruzioni all’istituto di previdenza.

Differenze nei pilastri

In caso di decesso di un partner convivente, l’AVS non versa alcuna rendita vedovile. Le casse pensioni possono a loro discrezione prevedere una rendita per partner conviventi. La disposizione a favore del partner convivente è però in linea di massima possibile soltanto se il defunto non lascia coniugi o figli (di età fino ai 18 anni, 25 anni se in formazione). A livello di casse pensioni, per le prestazioni ai superstiti di partner conviventi fa stato il relativo regolamento.

Inoltre, è necessario che uno dei seguenti requisiti sia soddisfatto.

  • Cospicuo sostegno del partner superstite da parte del defunto
  • Periodo di convivenza ininterrotta di almeno 5 anni fino al decesso
  • Il partner superstite deve provvedere ad almeno un figlio comune

A condizioni analoghe potete lasciare in eredità al vostro partner convivente anche i vostri averi del pilastro 3a.

Previdenza con contratto successorio e testamento

In caso di eredità dovete tenere in considerazione le porzioni legittime previste dalla legge. Se avete figli, per legge a questi spettano tre quarti dell’eredità. Se non avete figli, ma i genitori sono ancora in vita, questi ultimi hanno diritto alla metà dell’eredità. Potete quindi lasciare in eredità al vostro partner convivente soltanto la quota disponibile. Vi rammentiamo che a tale scopo occorre sempre redigere un testamento o un contratto successorio. Attenzione: in alcuni cantoni, le eredità ai partner conviventi possono essere soggette a elevate imposte sulle successioni. A Ginevra per un’eredità di 200 000 franchi occorre versare 104 500 franchi di imposta, in Argovia invece soltanto 9800 franchi.