Immagine: UBS

L’essenziale in sintesi

  • Assicuratevi che non vi siano lacune contributive nell’AVS, che potrebbero comportare una futura riduzione delle rendite
  • I contributi AVS non possono più essere pagati dopo un periodo di prescrizione di 5 anni
  • Le lacune nella cassa pensione possono essere colmate anche anni dopo tramite riscatti volontari
  • Un conto del pilastro 3a può essere mantenuto anche durante un soggiorno all’estero più lungo
  • I versamenti nel pilastro 3a sono possibili solo con un reddito soggetto ai contributi AVS

Che si tratti di un viaggio più lungo, di una vacanza prolungata, di un soggiorno linguistico, di una formazione continua, di studi universitari, di uno stage o di un lavoro all’estero, il tempo trascorso lontano dalla Svizzera arricchisce e fa bene all’anima. Occupandovi in anticipo della previdenza e delle assicurazioni, potrete evitare perdite finanziarie in età avanzata o durante il vostro soggiorno all’estero. Se avete intenzione di trasferirvi all’estero a tempo indeterminato, leggete il nostro articolo sull’emigrazione.

Evitare le lacune nell’AVS, nella cassa pensioni e nel pilastro 3a

L’entità del rischio rappresentato da lacune previdenziali durante i soggiorni all’estero dipende dalla durata del soggiorno e dalle condizioni dei tre pilastri del sistema previdenziale svizzero. Anche l’assicurazione malattia e l’assicurazione infortuni meritano un’attenzione particolare al fine di evitare perdite finanziarie – maggiori informazioni in merito nella checklist.

Versare sempre l’importo minimo per l’AVS

L’AVS distingue tra persone con e senza attività lucrativa. Sono persone senza attività lucrativa coloro che non percepiscono alcun reddito o il cui reddito è di poco conto. L’attività lucrativa s’intende non durevolmente esercitata se è inferiore a nove mesi all’anno o alla metà dell’orario di lavoro normale. Pertanto, se a causa del soggiorno all’estero non percepite un salario AVS per più di tre mesi, dovreste verificare se siete tenuti a pagare i contributi AVS per le persone senza un’attività lucrativa.

Se siete sposati o vivete in un’unione domestica registrata, non dovete pagare i vostri contributi, a condizione che vostra moglie o vostro marito oppure il vostro partner o la vostra partner eserciti un’attività lucrativa ai sensi dell’AVS e versi i contributi per un montante pari ad almeno 1006 franchi all’anno (il doppio del contributo minimo).

Dopo la scadenza di un periodo di prescrizione di cinque anni, i contributi AVS non possono essere né richiesti né pagati successivamente su base volontaria.

Un consiglio per tutte le persone in età lavorativa: richiedete un estratto conto della vostra cassa di compensazione AVS ogni tre-cinque anni. La mancanza di anni di contribuzione può comportare una futura riduzione della rendita AVS. L’estratto conto è gratuito e aiuta a scoprire se ci sono lacune da colmare.

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Versare gli averi della cassa pensione sul conto di libero passaggio

Dopo la cessazione di un rapporto di lavoro o l’inizio di un congedo non pagato, i contributi non vengono più versati nella cassa pensione. A seconda della cassa pensione, in caso di ferie non pagate con proseguimento del rapporto d’impiego, è possibile continuare a versare i contributi nella cassa, ad esempio in caso di formazione continua. In tali circostanze, tuttavia, oltre alla vostra quota, dovrete pagare anche quella del datore o della datrice di lavoro.

Se non vi è più possibile continuare a versare nella cassa pensione, la prestazione d’uscita o di libero passaggio del 2° pilastro deve essere trasferita su un conto di libero passaggio. Con la soluzione che vi offre UBS, potete anche investire il vostro denaro in un piano di risparmio in fondi in modo scaglionato per ottimizzare le possibilità di rendimento.

A differenza dell’AVS, potrete colmare eventuali lacune previdenziali della cassa pensione tramite riscatti volontari durante tutto l’arco della vostra vita lavorativa. Non appena sarete tornati al lavoro dopo il soggiorno all’estero, sul vostro nuovo certificato di previdenza potrete verificare a quanto si eleva il vostro potenziale di riscatto. Buono a sapersi: i riscatti nella cassa pensione possono essere dedotti dalle imposte.

Si consiglia una copertura contro l’invalidità e il decesso

Se non si instaura un nuovo rapporto di lavoro, la copertura assicurativa contro gli infortuni termina 30 giorni dopo l’ultimo versamento del salario. Tuttavia, è possibile estendere la copertura per gli infortuni non professionali per un periodo massimo di sei mesi stipulando un’assicurazione convenzionale. Anche presso alcune casse pensione le prestazioni di rischio per morte e invalidità possono continuare ad essere assicurate per un periodo da sei a dodici mesi. Sono inoltre disponibili offerte assicurative individuali per la protezione contro l’invalidità e il decesso dovuti a malattia o infortunio.

Sospensione del pilastro 3a con soluzione bancaria

Se non percepite alcun reddito soggetto ai contributi AVS, non potete effettuare alcun versamento nel pilastro 3a. Con una soluzione bancaria, potete semplicemente smettere di pagare. Il conto del pilastro 3a continuerà a essere gestito per voi in esenzione fiscale. Se avete investito il vostro avere del pilastro 3a nei fondi d’investimento UBS Vitainvest, aumentate le possibilità che il vostro avere continui a generare un rendimento durante il vostro soggiorno all’estero. Con una soluzione assicurativa, siete obbligati a pagare il premio annuale concordato. Tuttavia, è anche possibile optare per un’assicurazione senza premi, il che comporterà molto probabilmente costi e perdite. Verificate con la vostra compagnia assicurativa quali soluzioni esistono per sospendere il premio durante un soggiorno all’estero.

Domande sui conti di libero passaggio e sul pilastro 3a?

Saremo lieti di ricontattarvi telefonicamente per rispondere alle domande preliminari in materia di previdenza e per fissare un appuntamento per una consulenza.

Checklist per il vostro anno sabbatico

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