Promozione della proprietà di abitazioni

Mai più affitto da pagare e vivere nelle proprie mura domestiche: ecco il sogno di tanti svizzeri. Purtroppo per molti di loro è destinato a sfumare per mancanza di mezzi propri. Per finanziare la proprietà abitativa occorre una quota di capitale proprio pari al 20%. Però si può ottenere un finanziamento immobiliare anche senza capitale proprio. Chi desidera realizzare il sogno di una casa di proprietà, anche senza disporre del capitale necessario, lo può fare con gli averi previdenziali. È possibile ritirare o costituire in pegno il capitale della previdenza professionale (2° pilastro) o la previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Tuttavia nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni tali mezzi sono spendibili solo per acquistare la proprietà in cui si abita, per una partecipazione della stessa (ad es. quote di società cooperative) oppure per rimborsare un prestito ipotecario acceso per l’abitazione a uso proprio.

Finanziamento con averi previdenziali del 2o pilastro

In questa circostanza potete scegliere se farvi erogare dalla cassa pensione il capitale di libero passaggio disponibile (prelievo anticipato) o se costituire in pegno le vostre prestazioni di libero passaggio in cambio di un’ipoteca più elevata (costituzione in pegno). Molti optano per la seconda opzione, perché restano invariate le prestazioni della cassa pensione e si pagano meno imposte, dato che con un’ipoteca più elevata è possibile dedurre più interessi debitori. Inoltre non ne derivano neppure premi per eventuali assicurazioni complementari. Se tuttavia preferite la prima variante, tenete presente che al pensionamento o in caso di decesso e/o invalidità le prestazioni previdenziali possono diminuire.

Quando e con quale frequenza posso richiedere prelievi anticipati?

In linea di principio, i prelievi anticipati si possono effettuare ogni cinque anni, fino a tre anni di anticipo rispetto al godimento delle rispettive prestazioni di vecchiaia, presso l’istituto di previdenza ai fini della promozione della proprietà di abitazioni. Fino al compimento del 50o anno di età potete usufruire dell’intero avere di libero passaggio per la promozione della proprietà di abitazioni. Dopo i 50 anni avete diritto al massimo a un importo pari alla prestazione di libero passaggio a cui avreste avuto diritto al 50° anno di età oppure alla metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.

Aspetti da tenere in considerazione alla vendita dell’abitazione di proprietà

L’acquisto di una proprietà di abitazioni non deve essere una decisione per tutta la vita. Ma cosa succede con i prelievi anticipati in caso si volesse vendere la casa o l’appartamento di proprietà? Devono essere rimborsati? Sì. Conformemente alla «Restrizione del diritto di alienazione ai sensi della LPP», di cui al registro fondiario, in caso di vendita occorre rimborsare i prelievi anticipati.

Quali aspetti fiscali bisogna tenere presenti in caso di promozione mediante le casse pensioni?

In tutti i cantoni i versamenti di prestazioni di capitale vengono tassati separatamente dal resto del reddito a un’aliquota previdenziale, che a seconda del cantone, del comune o dell’entità del versamento ammonta in media al 10% del prelievo anticipato. Tale imposta non si può compensare con l’importo erogato. In caso di costituzione in pegno, non ci sono imposte da pagare. Queste sono dovute solo nell’eventualità di una realizzazione del pegno. Se il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni è stato interamente rimborsato, si possono effettuare nuovamente acquisti nella cassa pensione usufruendo di benefici fiscali. Inoltre è possibile richiedere entro tre anni il rimborso (parziale) dell’imposta pagata all’atto dell’erogazione delle prestazioni.

Promozione della proprietà di abitazioni con il 3o pilastro

Potete utilizzare anche il 3o pilastro per l'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio. Come per il 2o pilastro, potete scegliere tra due opzioni di utilizzo degli averi previdenziali accumulati per la promozione della proprietà di abitazioni. Una di queste prevede la possibilità di prelevare anticipatamente gli averi versati del pilastro 3a per l’acquisto di un’abitazione di proprietà (anche questa opzione è disponibile ogni cinque anni). L’altra consiste nel costituire in pegno gli averi previdenziali e avvalersi dei benefici fiscali. Come per l’utilizzo dei fondi di casse pensioni, il capitale erogato del pilastro 3a è soggetto a tassazione. Tuttavia, a differenza del 2° pilastro, questi prelievi anticipati non devono essere rimborsati alla vendita dell’abitazione di proprietà.

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