I mercati finanziari sono regolamentati per assicurarne un efficiente funzionamento. I governi e le autorità di regolamentazione in tutto il mondo hanno introdotto numerose riforme per aiutare a creare un sistema finanziario più solido.
Credit Suisse Asset Management promuove le buone pratiche di governance mediante l’interazione con le società e l’esercizio dei diritti di voto.
Ulteriori informazioni:
- Sustainable Investing Policy
Per maggiori informazioni sulle informative in materia d’investimento sostenibile visitare l’apposito sito web. - Dichiarazione di trasparenza di Credit Suisse (PDF EN)
La Dichiarazione di trasparenza spiega in che modo UBS Asset Management (Svizzera) AG rispetta i requisiti di trasparenza di cui all’art. 3i della SRD II per i fondi e mandati di Credit Suisse. - Dichiarazione sulla politica di impegno di Credit Suisse (PDF EN)
Informative scaricabili sull’attuazione della Dichiarazione sulla politica di impegno di Credit Suisse per i fondi soggetti alla SRD II sono riportate nel Proxy Voting Dashboard, assieme a informazioni generali sui comportamenti di voto e i voti espressi alle assemblee generali. - Proxy Voting Dashboard for CS Legacy Funds
- Proxy Voting Guidelines (PDF EN)
Informazioni di carattere normativo relative agli investimenti sostenibili di UBS Asset Management (Europe) S.A. (di seguito “UBS AME”)
Maggiori informazioni sul CSAM Sustainable Investing Policy e sulle metodologie e standard normativi si trovano qui.
Trasparenza delle politiche di rischio di sostenibilità
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (l’“SFDR”), i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni sulle loro politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nel loro processo decisionale d’investimento.
Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe avere un impatto materiale negativo sul valore dell’investimento. La materialità dei rischi di sostenibilità è determinata dalla probabilità, dall’entità e dall’orizzonte temporale di materializzazione del rischio. I rischi di sostenibilità possono essere intesi come una sottocategoria dei tipi di rischio tradizionali (ad es. il rischio di credito, di mercato, di liquidità, operativo e di strategia) e vengono identificati e gestiti nel contesto dei processi di gestione del rischio. Poiché i rischi di sostenibilità variano a seconda delle classi di attivi e degli stili d’investimento, questi sono definiti a livello di portafoglio.
Oltre ai processi di gestione del rischio Credit Suisse Asset Management ha definito una politica d’investimento sostenibile che definisce, per i fondi d’investimento che seguono una strategia d’investimento sostenibile, come integrare i fattori ESG nel processo d’investimento al fine di identificare le opportunità legate alla sostenibilità e ridurre ulteriormente i rischi di sostenibilità.
Revisione delle informative
L’articolo 12 dell’SFDR prevede che i partecipanti ai mercati finanziari assicurino che tutte le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 5 o 10 siano aggiornate. Qualora un partecipante ai mercati finanziari modifichi tali informazioni, sullo stesso sito web deve essere pubblicata una chiara spiegazione di tale modifica.
La tabella seguente illustra le modifiche alle informazioni relative agli articoli 3 e 5 dell’SFDR. Informazioni relative all’art. 10 sono disponibili su ubs.com/funds.
Tabella delle revisioni
Data | Data | Articolo | Articolo | Spiegazione delle modifiche | Spiegazione delle modifiche |
---|---|---|---|---|---|
Data | 23.02.2023 | Articolo | Tutti | Spiegazione delle modifiche | Indicazione che le informative si riferiscono al UBS AME. |
Data | 01.01.2023 | Articolo | 4 | Spiegazione delle modifiche | Nessuna considerazione degli impatti negativi ai sensi dell'art. 4 dell'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). |
Data | 10.03.2021 | Articolo | Tutti | Spiegazione delle modifiche | Informazioni secondo i requisiti di primo livello dell'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). |
Sintesi dei diritti degli investitori in fondi domiciliati nel SEE
Questo documento è una sintesi dei diritti degli investitori ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi d’investimento collettivo, che modifica i Regolamenti (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 e (UE) no 1286/2014 (il “Regolamento”). Uno degli obiettivi del Regolamento è fornire agli investitori una sintesi dei loro diritti in relazione agli investimenti in organismi d’investimento collettivi in valori mobiliari ai sensi della Direttiva 2009/65/CE o, in determinate circostanze, nei fondi di investimento alternativi ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito “Fondo” o, congiuntamente, “Fondi”).
La presente sintesi non si propone di fornire un elenco esaustivo di tutti i diritti di cui gli investitori potrebbero godere. Per maggiori informazioni si raccomanda pertanto di consultare il prospetto del Fondo in questione, la documentazione di offerta o gli altri documenti di informativa precontrattuale, oppure di contattare la società di gestione o il gestore di fondi d’investimento alternativi (“AIFM”).
Per le informazioni sulla protezione dei dati e l’informativa AM CS si rimanda al sito: www.credit-suisse.com/ch/en/legal.html