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Dal 1° giugno 2027 avrete maggiore libertà nel designare come beneficiari i vostri figli e i partner conviventi nell’ambito del pilastro 3a.

Dal 1° giugno 2027 avrete maggiore flessibilità nella designazione dei beneficiari del vostro pilastro 3a.
In caso di decesso, il patrimonio del pilastro 3a non viene distribuito come il resto dei vostri beni. In linea generale esso non entra a far parte della successione, ma viene versato direttamente ai beneficiari, a prescindere da quanto previsto nel testamento. Le persone che hanno diritto alla prestazione sono determinate dalla legge attraverso il cosiddetto ordine dei beneficiari.
Attualmente si applica il seguente ordine di priorità stabilito dalla legge:

Questa struttura ben definita presenta tuttavia uno svantaggio: è rigida e non sempre rispecchia le realtà familiari e gli stili di vita odierni. Nel caso delle persone sposate, ad esempio, l’intero avere viene attribuito in primo luogo al coniuge, anche quando si desidererebbe considerare in egual misura i figli. Chi vive già separato ma non è ancora divorziato e ha figli si rende rapidamente conto che l’ordine stabilito dalla legge non corrisponde alla propria situazione personale. La modifica dell’ordinanza mira proprio a rispondere a questa esigenza.
Che si tratti di pilastro 3a, pensionamento o casa di proprietà, vi offriamo una consulenza personalizzata e vi supportiamo passo dopo passo nell’allineare la vostra previdenza ai vostri obiettivi.
Dal 1° giugno 2027 entreranno in vigore nuove regole per l’ordine dei beneficiari. Queste modifiche vi offriranno maggiore libertà nel decidere chi riceverà il vostro avere del pilastro 3a in caso di decesso. Sono previste tre novità principali.
In futuro potrete far passare una o più persone dal secondo al primo rango. Il primo rango non sarà quindi più riservato a una sola persona, ma potrà comprendere più beneficiari.
Esempio: se siete sposati, in futuro potrete includere nel primo rango, oltre al coniuge, anche i vostri figli e ripartire tra loro il patrimonio del pilastro 3a.

Se trasferite persone dal secondo al primo rango, in futuro potrete definire liberamente le quote spettanti a ciascun beneficiario all’interno del primo rango. Potrete ad esempio ripartire il patrimonio attribuendo il 30 percento al coniuge e il 30 percento rispettivamente a due figli. Se non fornirete indicazioni specifiche, la ripartizione avverrà in parti uguali.
La clausola di tutela ha l’obiettivo di garantire che la maggiore libertà di scelta non comporti, di fatto, l’esclusione di alcun beneficiario. Ogni persona beneficiaria appartenente al primo o al secondo rango deve ricevere almeno il 10 percento dell’avere di previdenza sul conto del pilastro 3a.
Buono a sapersi: questa clausola di tutela non riguarda soltanto il pilastro 3a. Per armonizzare i sistemi previdenziali, la quota minima del 10 percento sarà introdotta anche nella legislazione sul libero passaggio del secondo pilastro (OLP).

Le nuove possibilità saranno disponibili solo dopo l’entrata in vigore il 1° giugno 2027. Fino ad allora continuerà ad applicarsi l’attuale ordine dei benefici. Le designazioni dei beneficiari presentate prima di tale data rimarranno generalmente soggette al diritto vigente. Una nuova dichiarazione presentata dopo il 1° giugno 2027 sarà invece disciplinata dalle nuove disposizioni. Se non intervenite, la designazione dei beneficiari attualmente in vigore rimarrà valida.
Per quanto la modifica dell’ordinanza introduca maggiore flessibilità, restano alcuni limiti. La cerchia delle persone che possono essere designate come beneficiarie non viene ampliata: potrete continuare a considerare esclusivamente le persone previste dalla legge. Pertanto, non sarà possibile designare una persona che non rientra nelle categorie stabilite dalla normativa.
Anche i ranghi successivi, ossia genitori, fratelli e sorelle e altri eredi, rimangono invariati: per essi non si applica la nuova quota minima e il loro ordine può continuare a essere modificato come avviene oggi.
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Affinché le vostre volontà diventino applicabili, dovrete intervenire attivamente. Seguendo quattro passaggi potrete assicurarvi che il vostro patrimonio venga attribuito alle persone da voi designate.
Un errore frequente riguarda il testamento: per la designazione dei beneficiari dell’avere del pilastro 3a non è determinante. In linea di principio, è valida esclusivamente la comunicazione scritta all’istituto di previdenza. In assenza di tale comunicazione si applica l’ordine previsto dalla legge, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie. Tuttavia, il pilastro 3a viene considerato nel calcolo delle quote legittime.
L’attuale ordine dei beneficiari del pilastro 3a segue una struttura gerarchica rigida. I coniugi e i partner registrati occupano necessariamente il primo posto. Di conseguenza, le realtà familiari delle coppie conviventi non sposate, delle famiglie patchwork o delle famiglie con figli nati da precedenti relazioni spesso non sono adeguatamente rappresentate.
Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore il 1° giugno 2027, andranno soprattutto a vantaggio delle persone con situazioni familiari più complesse:
Importante: le nuove possibilità non si applicheranno automaticamente. Dopo l’entrata in vigore del nuovo ordine dei beneficiari dovrete comunicare attivamente e per iscritto all’istituto di previdenza la ripartizione desiderata.
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