Registro svizzero della trasparenza
Impatti per gli enti giuridici interessati e per gli intermediari finanziari
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Impatti per gli enti giuridici interessati e per gli intermediari finanziari
il 1° ottobre 2026 entrano in vigore la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG), le relative disposizioni di esecuzione, in particolare l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG), nonché la revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD).
I punti fondamentali in sintesi
Cosa significa questo per le entità soggette alla LTPG?
Obbligo di informare: in futuro gli enti giuridici soggetti alla LTPG1 saranno tenuti a identificare i loro aventi economicamente diritto, a verificare con la dovuta diligenza i relativi dati, a comunicarli al registro della trasparenza e a mantenerli aggiornati.
Si considera avente economicamente diritto ogni persona fisica che esercita il controllo di un ente giuridico mediante partecipazione diretta o indiretta, singolarmente o in accordo comune con terzi, di almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto o che esercita il controllo dell’ente giuridico in altro modo [fedlex.admin.ch]. Per queste persone sussiste l’obbligo di acquisire, verificare e annunciare in particolare cognome e nome, data di nascita, nazionalità, località, codice postale e paese di residenza, nonché informazioni sul tipo, l’ambito e la struttura del controllo esercitato.. Occorre inoltre indicare se l’avente economicamente diritto dispone di un numero AVS e, qualora non fosse il caso, deve essere fornita una copia del documento d’identità. L’ente giuridico soggetto
all’obbligo di annuncio deve acquisire e notificare in particolare la ragione sociale o il nome, la forma giuridica, i dati della sede e, se presente, il numero d’identificazione delle imprese (IDI). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del registro della trasparenza "Come effettuare gli annunci"?
Per gli enti giuridici soggetti all’obbligo di annuncio i periodi transitori iniziano a decorrere dal 1° ottobre 2026, data dell’entrata in vigore della LTPG. L’introduzione avverrà in modo graduale e, a seconda della categoria applicabile, potrà durare fino a due anni.La scadenza concreta si determina sulla base delle prescrizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze.
Per determinati contesti è prevista una procedura di comunicazione semplificata, in particolare per:
Cosa significa questo per gli intermediari finanziari svizzeri?
Consultazione del registro e segnalazione delle discrepanze: gli intermediari finanziari ai sensi della LRD, tra cui anche i gestori patrimoniali, dopo essersi annunciati al registro per la trasparenza (ad es. tramite EasyGov), ottengono l’accesso al registro stesso per l’adempimento dei propri obblighi di diligenza previsti dalla legge [fedlex.admin.ch].
Nel quadro dei loro processi di annuncio e diligenza previsti dal KYC e dalla LRD, in futuro gli intermediari finanziari potranno sincronizzare i dati del registro con le loro informazioni sulla loro clientela (si veda a tale proposito anche la sezione Come consultare il registro?). Nel caso in cui vengano riscontrate differenze sostanziali, è responsabilità del rispettivo intermediario finanziario chiarire tali differenze con il cliente. Inoltre l’intermediario finanziario deve verificare se è necessario annunciare al registro per la trasparenza eventuali differenze non corrette in base ai requisiti indicati entro un determinato termine.
In generale per gli enti giuridici interessati può essere opportuno verificare preventivamene le proprie strutture di proprietà e di controllo, identificare gli aventi economicamente diritto e raccogliere le informazioni rilevanti per consentire il rispetto dei termini di annuncio legalmente previsti.
Inoltre può essere utile che i gestori patrimoniali verifichino ed eventualmente adeguino le loro attuali procedure KYC e LRD in funzione dei nuovi obblighi relativi al’identificazione degli aventi economicamente diritto, alla consultazione del registro e alle segnalazioni delle discrepanze.
Le presenti informazioni hanno il solo scopo di fornire un orientamento generale sul registro svizzero della trasparenza e sugli sviluppi normativi ad esso collegati. Non rappresentano in nessun modo una consulenza giuridica, normativa, fiscale né di altro tipo e non sostituiscono alcun controllo del caso singolo. Gli obblighi specifici possono variare a seconda della forma giuridica, dell’attività, della situazione del cliente e della struttura di controllo. In caso di domande di natura giuridica o normativa, i destinatari dovrebbero rivolgersi a consulenti qualificati.
Maggiori informazioni:
1Nota: determinati enti giuridici sono esclusi dall’ambito di applicazione della LTPG. Rientrano tra questi in particolare le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa, nonché le società affiliate che sono partecipate direttamente o indirettamente per più del 75 percento da una o più di queste società quotate in borsa. Per gli enti giuridici che sono partecipati solo parzialmente da un ente giuridico quotato in borsa, è possibile che siano applicabili agevolazioni speciali.