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Vendita/restrizione diritto di alienazione

Quando si acquista o si vende un immobile finanziato con l‘avere di libero passaggio, ci sono alcuni aspetti da considerare. Qui trovate una panoramica.

Se si vende un immobile prima di raggiungere l’età ordinaria di pensionamento AVS, è obbligatorio rimborsare il prelievo anticipato delle prestazioni di libero passaggio all'attuale istituto di previdenza. Quest'ultimo rilascerà una conferma di rimborso e richiederà l’annullamento della restrizione del diritto di alienazione.

Se non è possibile rimborsare il prelievo anticipato prima della vendita, sarà necessaria una promessa irrevocabile di pagamento, attraverso cui la banca o il notaio confermano di trasferire il ricavato della vendita al conto collettivo (CH81 0023 0230 1011 8870 0) della Fondazione di libero passaggio di UBS SA. (Importante al momento del rimborso: annotazione del numero di conto di libero passaggio/nome/cognome/"Rimborso PPA"). Se il rimborso viene stabilito espressamente all'interno del contratto di acquisto, non sarà necessaria alcuna promessa di pagamento aggiuntiva.

Per acquistare un'abitazione di proprietà esiste la possibilità di ritirare denaro dal conto di libero passaggio. Tuttavia, per legge è obbligatorio inserire nel registro fondiario un'annotazione, la cosiddetta "restrizione del diritto di alienazione", grazie alla quale è possibile vendere un immobile prima dell'età ordinaria di pensionamento AVS solo se l'istituto di previdenza annulla la restrizione del diritto di alienazione.

Ciò verrà effettuato su richiesta e nei seguenti casi:

  • a partire dai 5 anni antecedenti all'età ordinaria di pensionamento AVS (59 anni per le donne e 60 per gli uomini);
  • in caso di rimborso degli averi previdenziali prelevati in anticipo;
  • in presenza di una promessa irrevocabile di pagamento, se non è stato possibile effettuare il rimborso prima dell'acquisto;
  • in caso di trasferimento in un nuovo immobile che rappresenta il domicilio principale.

Nel caso in cui il prelievo anticipato non sia avvenuto presso la Fondazione di libero passaggio di UBS SA, questa avrà bisogno delle informazioni circa il rapporto di proprietà, la pagina del registro fondiario, il Comune e l'importo (ad esempio attraverso una copia della restrizione del diritto di alienazione).

Qualora si venda un immobile e se ne compri uno nuovo che rappresenta il nuovo domicilio principale, occorre annullare la restrizione del diritto di alienazione nel libro fondiario e inserirne un'altra per il nuovo immobile. Saranno necessarie le informazioni circa il rapporto di proprietà, la pagina del registro fondiario, il Comune del "vecchio" immobile (ad esempio attraverso una copia della restrizione del diritto di alienazione) e di quello "nuovo" nonché l'importo (ad esempio sulla base della notifica di prestazioni in capitale o della resa dei conti sul prelievo PAP). Allo stesso tempo, ai fini dell'inserimento della restrizione del diritto di alienazione sul nuovo immobile nel libro fondiario, saranno necessari l'atto autentico del contratto d'acquisto e la dichiarazione attestante il consenso. Successivamente la restrizione del diritto di alienazione verrà annullata al vecchio immobile e trasferita a quello nuovo.

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Ultima modifica al 09 Apr 2025, 18:35

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