Bentornate!
Quanto sapete davvero sulla rendita AVS?
Nel modulo 1 vi siete fatte una visione d’insieme sul sistema previdenziale svizzero con i suoi 3 pilastri. Adesso scendiamo nei dettagli con questo modulo dedicato al fondamento del nostro sistema previdenziale, ossia il 1° pilastro (= previdenza statale).
Il 1° pilastro
- versa una rendita in vecchiaia e interviene a sostegno dei superstiti nell’eventualità di un decesso (AVS),
- offre supporto in caso di invalidità (AI),
- eroga prestazioni durante le interruzioni dell’attività lavorativa, come ad esempio durante il congedo di maternità (IPG), e
- con le prestazioni complementari (PC) copre anche eventuali lacune qualora il reddito percepito sotto forma di rendita non fosse sufficiente a garantire il minimo esistenziale.
In sostanza, il 1° pilastro costituisce la copertura sociale più importante della Svizzera.
Quel che molte persone non sanno è che la rendita AVS non ha lo stesso importo per tutti. La cifra percepita dipende dalla durata e dall’entità dei versamenti, oltre che dall’eventuale presenza di lacune. Per ogni anno per il quale non avete versato alcun contributo AVS la vostra rendita viene ridotta di 1/44, pari a circa il 2,3 percento. Se quindi adesso diamo un’occhiata più da vicino al 1° pilastro è per informarvi sugli aspetti rilevanti e sui casi in cui potrebbero sorgere eventuali lacune.
Dalla A alla Z: AVS, AI, IPG e PC in parole semplici
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS): l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) è il cuore del 1° pilastro. Assicura il minimo esistenziale in vecchiaia e in caso di un decesso in famiglia. L’AVS eroga:
- Rendite di vecchiaia a partire dall’età di riferimento (stato 2025: 65 anni per gli uomini e dal 2028 anche per le donne). La rendita di vecchiaia può essere richiesta dall’età di 63 anni (prelievo anticipato) fino ai 70 anni (rinvio). Le donne nate tra il 1961 e il 1969 possono anticipare la pensione già a partire dall’età di 62 anni. Un prelievo anticipato comporta una riduzione della rendita, mentre un rinvio dà diritto a un supplemento.
- Rendite per vedove, vedovi e orfani, purché sussistano le condizioni.
Assicurazione per l’invalidità (AI): se, a seguito di malattia o infortunio, una persona non può (più) lavorare, o può farlo solo limitatamente, interviene l’assicurazione per l’invalidità (AI). A seconda del grado di incapacità di guadagno, questa versa una rendita e offre sostegno con misure volte al reinserimento (come la riformazione professionale).
Prestazioni complementari (PC): se la rendita dell’AVS o dell’AI non è sufficiente ad assicurare il minimo esistenziale, intervengono le prestazioni complementari (PC), finanziate con i soldi dei contribuenti.
Indennità per perdita di guadagno (IPG): l’indennità per perdita di guadagno (IPG) sostituisce il reddito in caso di interruzione dell’attività lavorativa, ad esempio per il congedo di maternità o di adozione, oppure per assistere figli gravemente malati.
Complessivamente, AVS, AI, IPG e PC offrono un aiuto finanziario in ogni circostanza della vita.
Il glossario di Anna: il 1° pilastro in breve
- Premio AVS: il premio AVS è il contributo che ogni mese viene dedotto direttamente dal vostro reddito da lavoro e che confluisce nell’AVS.
- Rendita AVS: la rendita AVS costituisce il pagamento mensile che ricevete dall’AVS quando siete in pensione o avete diritto a una rendita per vedove, vedovi o orfani.
- Cassa di compensazione: la cassa di compensazione svolge diversi compiti relativi all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI) e ad altre assicurazioni sociali. Esistono casse cantonali di compensazione, casse professionali di compensazione e casse di compensazione gestite dalla Confederazione.
- Accredito per compiti educativi: reddito fittizio pari al triplo della rendita minima AVS che viene computato per ogni anno in cui ci si è presi cura di uno o più figli di età inferiore a 16 anni. Gli accrediti per compiti educativi aiutano ad evitare lacune contributive e aumentano il reddito medio per il calcolo della rendita AVS.
- Minimo esistenziale: ll minimo esistenziale è l’importo minimo di cui si ha bisogno per coprire i costi basilari per vivere.
- Età di riferimento: con età di riferimento si intende l’età di pensionamento stabilita dalla legge, cioè il momento in cui si percepisce la rendita AVS regolare. Attualmente è fissata a 65 anni per le donne e per gli uomini (stato 2025).
- Sistema di ripartizione: nel sistema di ripartizione, i contributi AVS delle persone che al momento esercitano un’attività lucrativa vengono utilizzati per finanziare le rendite AVS di chi è attualmente in pensione.
Chi contribuisce al 1° pilastro e perché è importante
Tutte le persone che vivono in Svizzera sono tenute a versare nel 1° pilastro a partire dall’anno in cui diventano attive, ma non prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 17 anni. Chi invece non lavora versa un contributo minimo a partire dai 21 anni di età.
L’AVS funziona secondo il sistema di ripartizione: chi lavora oggi finanzia le rendite AVS delle persone attualmente in pensione. Nell’AVS non viene quindi accantonato alcun capitale, anzi, le entrate confluiscono direttamente nel finanziamento delle rendite. Di conseguenza, per l’AVS è fondamentale che ci sia un buon equilibrio tra le persone che esercitano un’attività lucrativa e pagano i contributi e i pensionati che percepiscono le prestazioni.
Già oggi, tuttavia, i contributi AVS non bastano più perché, con il fatto che si vive più a lungo, il numero di chi percepisce una pensione cresce più velocemente rispetto a quello delle persone attive. Nel 2025, il rapporto tra soggetti attivi e pensionati è di quattro a uno. Nel 2050, per ogni persona in pensione ci saranno presumibilmente solo due persone che eserciteranno un’attività lucrativa. Circa il 25 percento del budget necessario all’AVS deve quindi essere coperto mediante imposte e altri tributi, oppure aumentando l’età di pensionamento.
Riforma AVS 21: perché il sistema è stato adeguato
Per stabilizzare la previdenza per la vecchiaia in Svizzera è entrata in vigore la riforma AVS 21. Essa ha introdotto alcuni cambiamenti legati all’AVS e, di conseguenza, anche nuove possibilità su come poter utilizzare il 1° pilastro nella previdenza.
Di seguito riportiamo i principali punti della riforma.
- Stessa età di riferimento: a partire dal 2028 si applicherà un’età di pensionamento uniforme, fissata a 65 anni sia per gli uomini che per le donne. L’età di pensionamento delle donne verrà allineata gradualmente fino al 2028.
- Ausgleichsmassnahmen für Frauen der Jahrgänge 1961 bis 1969: Diese sogenannte Übergangsgeneration können entweder von einem lebenslang ausbezahlten Rentenzuschlag (abhängig vom Einkommen und dem Jahrgang) oder alternativ von weniger stark gekürzten Sätzen für einen Vorbezug profitieren.
- Riscossione flessibile della rendita: adesso potete procedere alla riscossione della rendita AVS in maniera flessibile tra i 63 e i 70 anni. Le donne della generazione di transizione possono perfino andare già in pensione all’età di 62 anni.
- Incentivi per continuare a lavorare: chi continua a lavorare oltre l’età di riferimento di 65 anni, può proseguire a versare contributi all’AVS e quindi colmare le lacune pensionistiche o incrementare la rendita.
- Finanziamento: l’imposta sul valore aggiunto è stata aumentata dal 7,7 percento all’8,1 percento per finanziare ulteriormente l’AVS.
Nonostante la riforma compensi un disequilibrio e assicuri una maggiore flessibilità, saranno necessarie ulteriori misure per garantire la sostenibilità dell’AVS.
A quanto ammonterà la mia rendita AVS in futuro?
L’importo della rendita AVS dipende da due fattori centrali.
- La durata di contribuzione: chi versa i contributi in maniera continuativa dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni di età fino all’età di riferimento (pensionamento), raggiunge la durata contributiva completa, attualmente pari a 44 anni di contribuzione (stato 2025). Gli anni mancanti, come spiegato in precedenza, comportano delle riduzioni.
- Il guadagno medio: un reddito più elevato significa maggiori contributi all’AVS e quindi anche una rendita più elevata. Questo vale fino al limite di reddito superiore, oltre il quale non è possibile avanzare ulteriori pretese. Attualmente, per percepire la rendita AVS massima è necessario raggiungere un reddito medio di 90 720 franchi all’anno (stato 2025).
Inoltre, se provvedete alla cura dei figli fino all’età di 16 anni, avete diritto a un accredito per compiti educativi ogni anno. Si tratta di un reddito fittizio pari al triplo della rendita minima AVS. Per il calcolo della rendita, gli accrediti vengono aggiunti al vostro reddito da lavoro medio. In caso di persone sposate e in unioni domestiche registrate, l’accredito viene suddiviso a metà. In questo modo accresce il reddito da lavoro medio e quindi anche la rendita AVS (a meno che non abbiate già raggiunto il massimo prima). Inoltre, ciò evita una lacuna contributiva nel caso in cui, per un certo tempo, non esercitaste un’attività lucrativa.
Per quanto riguarda l’importo della rendita AVS, lo Stato traccia un quadro legislativo.
Per individui singoli (stato 2025)
- Rendita minima: 1260 franchi al mese
- Rendita massima: 2520 franchi al mese
Per coniugi insieme
- Rendita massima: 3780 franchi al mese (corrisponde al 150 percento della rendita massima di un individuo singolo)
Desiderate sapere a quanto ammonterà all’incirca la vostra futura rendita AVS? Allora utilizzate l’ausilio ufficiale per il calcolo della rendita AVS oppure richiedete gratuitamente un calcolo anticipato della rendita presso la vostra cassa di compensazione (consigliato a partire dai 60 anni per una pianificazione ottimale).
Riconoscere, evitare e colmare le lacune contributive
In linea di massima, per la rendita AVS vale il principio che con l’aumentare degli anni di contribuzione e dei contributi versati aumenta anche la rendita. Per contro, la mancanza di anni di contribuzione o redditi bassi comporta però anche prestazioni previdenziali più ridotte.
Le lacune previdenziali nel 1° pilastro sorgono ad esempio in caso di:
- Pause dall’attività lavorativa, ad esempio per studiare all’università, seguire una formazione continua, prendersi cura dei figli o svolgere altre attività di assistenza.
- Lavoro a tempo parziale o impieghi saltuari per i quali vengono versati solo contributi ridotti.
- Soggiorni all’estero o trasferimento, senza continuare ad aderire all’assicurazione facoltativa presso l’AVS.
- Divorzi, se è stata conteggiata correttamente solo una parte degli anni di matrimonio.
Esempio pratico: Nicole colma le lacune nel 1° pilastro per tempo
Nicole (42 anni) vive a Zurigo e lavora in uno studio di architettura a tempo parziale. Durante un controllo del suo conto individuale AVS nota che per gli anni 2004, 2005 e 2021 mancano delle voci. Durante gli studi negli anni 2000 e un periodo sabbatico risalente a qualche anno fa non ha versato alcun contributo AVS. Non ha versato neanche i contributi degli anni di gioventù, che potrebbero compensare tali lacune.
Che cosa comporta tutto questo per la sua previdenza per la vecchiaia?
Per ogni anno di contribuzione mancante la rendita AVS si riduce di circa il 2,3 percento. Nel caso di Nicole si tratterebbe complessivamente del 6,9 percento in meno se non riesce più a colmare le lacune. Ma Nicole può ancora intervenire. Ha la possibilità di versare i contributi retroattivamente fino a cinque anni addietro. Questo significa che per gli anni 2004 e 2005 in cui studiava il termine è già scaduto, ma per il 2021 può a oggi (2025) ancora colmare la lacuna. L’importo del pagamento degli arretrati dipende dal reddito di allora o dal contributo minimo.
Nicole trasferisce l’importo dovuto per il 2021, compresi gli interessi di mora, alla cassa di compensazione e riceve la conferma di aver ridotto la lacuna previdenziale dal 6,9 percento al 4,6 percento. Inoltre, più tardi avrà la possibilità di continuare a lavorare oltre l’età di riferimento e compensare così i due anni mancanti.
Le clienti chiedono, Anna risponde
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