Previdenza, anche in caso di divorzio
Immagine: UBS

In Svizzera due matrimoni su cinque finiscono con un divorzio, generando di solito una nuova situazione (previdenziale). Le norme relative a beni propri, acquisti, prelievi anticipati e rendita possono essere complicate. In linea di massima vale il principio della bipartizione.

Per quanto concerne la previdenza, si tratta innanzitutto di ripartire l’avere previdenziale e le prestazioni dell'AVS. La maggior parte dei casi prevede la suddivisione dei beni conseguiti durante il matrimonio senza toccare quelli preesistenti. I fondi della cassa pensioni sono divisi a prescindere dal regime dei beni.

In seguito diventa consigliabile fare un bilancio della situazione: quali sono i valori patrimoniali disponibili e quanto è denaro necessario per vivere sia in età lavorativa sia dopo il pensionamento? Se doveste individuare delle lacune, sarà necessario predisporre adeguate misure previdenziali.

1° pilastro

Nel 1° pilastro (AVS), lo «splitting» (suddivisione dei redditi) assicura che la copertura assicurativa costruita nel tempo venga divisa tra i coniugi in parti uguali. Qualora lo «splitting» non sia richiesto subito dopo il divorzio presso l’AVS, sarà effettuato automaticamente dalle casse di compensazione, al più tardi al momento del calcolo della rendita.

2° pilastro

Per quanto riguarda i fondi della cassa pensioni, viene presa come data di riferimento per la ripartizione quella di introduzione della causa di divorzio. Se solo un coniuge dispone del 2° pilastro, i fondi costituiti durante il matrimonio verranno divisi a metà, altrimenti entrambi i partner avranno diritto alla metà dei fondi dell’altro. Se uno dei coniugi non è affiliato a una cassa pensioni, il denaro confluirà in un conto di libero passaggio di una banca o in una polizza di libero passaggio di un’assicurazione.

Il principio di bipartizione varrà anche per i fondi pensionistici prelevati in anticipo durante il matrimonio. Ad esempio, se il prelievo è stato utilizzato per l'acquisizione congiunta di un’abitazione, sarà preso in considerazione in fase di calcolo del conguaglio previdenziale.

3° pilastro

I contribuiti al pilastro 3a sono finanziati il più delle volte con redditi da lavoro e anch’essi di norma vengono divisi a metà.

Riscatto del 2° pilastro

Poiché solo in rarissimi casi i coniugi possiedono lo stesso avere previdenziale, il divorzio cambia quasi sempre la loro situazione. È pertanto opportuno riesaminarla, anche alla luce di nuove esigenze previdenziali. Il riscatto nel secondo pilastro ha un senso per il partner i cui averi sono diminuiti per via del divorzio. Il versamento volto a compensare il valore della perdita prevede agevolazioni fiscali e può migliorare notevolmente le prestazioni di vecchiaia.

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