Con una convenzione matrimoniale si modifica il regime della partecipazione agli acquisti previsto dalla legge o si sceglie tra la comunione e la separazione dei beni.

Quando si parla di convenzione matrimoniale, molte persone pensano principalmente al divorzio e a uno strumento per evitare il potenziale conflitto che ne deriva. Tuttavia, non è proprio così: sebbene sia vero che possa essere utilizzata anche per stabilire determinate regole se la coppia divorzia, questo contratto è particolarmente rilevante in caso di decesso.

Nel presente articolo potete leggere quando una convenzione matrimoniale può essere utile e che cosa disciplina.

Separazione dei beni secondo quanto prescrive la legge: ecco gli scenari

In Svizzera, se le coppie non hanno concordato altre misure prima o dopo il matrimonio, vale il regime della partecipazione agli acquisti. Concretamente, ciò significa che il patrimonio di entrambi i coniugi viene suddiviso in beni propri e acquisti.

  • Beni propri: sono i beni che ogni coniuge ha apportato al matrimonio, gli oggetti utilizzati esclusivamente per uso personale (p.es. vestiti), donazioni ed eredità ricevute nel corso del matrimonio.
  • Acquisti: comprendono il patrimonio realizzato congiuntamente durante il matrimonio come, ad esempio, redditi da beni propri (p.es. dividendi), averi previdenziali, prestazioni delle assicurazioni sociali, salari e fondamentalmente tutto ciò che non rientra nei beni propri.

In caso di scioglimento del matrimonio, il regime della partecipazione agli acquisti previsto dalla legge implica quanto segue.

  • In caso di divorzio, diversamente dai beni propri, il patrimonio realizzato congiuntamente è diviso a metà tra i coniugi.
  • In caso di decesso, il o la coniuge superstite riceve la metà degli acquisti; mentre quella restante e i beni propri andranno in successione, in seguito alla quale, il o la partner superstite e i discendenti erediteranno la metà degli averi.

Il regime ordinario è adatto alle vostre esigenze e alla vostra situazione personale?

Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti non rappresenta sempre la soluzione ottimale per le esigenze e la situazione personale di una coppia. Soprattutto nel caso di patrimoni consistenti, come la proprietà di immobili o di quote in una società, occorre valutare altre opzioni.

Ad esempio, se durante il matrimonio costituite una società con mezzi propri, questa rientra negli acquisti. In caso di divorzio, ciò può comportare la necessità di effettuare pagamenti compensativi elevati, poiché il valore e il reddito dell’azienda costituiscono una parte sostanziale degli acquisti.

In caso di decesso, la liquidazione del regime dei beni avviene prima della liquidazione della successione. Il o la superstite ha anche diritto alla metà degli acquisti; quella restante confluisce nella successione. Da un lato, ciò può comportare che le quote della società non vengano trasmesse come desiderato e, dall’altro, anche in questo caso è necessario effettuare elevati pagamenti compensativi agli altri eredi.

Situazioni simili possono verificarsi anche per patrimoni più consistenti, come le proprietà in comune. Trovate maggiori informazioni a tal proposito nel nostro articolo Separazione o divorzio – e l’abitazione di proprietà?

Regole nell’ambito della partecipazione agli acquisti

Con una convenzione matrimoniale potete modificare la partecipazione agli acquisti oppure scegliere un altro regime dei beni. Il primo caso è probabilmente d’uso più comune.

In questo modo, nella convenzione matrimoniale potete dichiarare determinati valori patrimoniali come beni propri oppure decidere di non includere i redditi da beni propri negli acquisti. Ciò può essere utile, ad esempio, per le imprenditrici, in quanto le quote della società possono essere dichiarate beni propri e i redditi conseguiti esclusi dagli acquisti.

Nella convenzione matrimoniale si può anche stabilire che, in caso di decesso, tutti gli acquisti spettino al superstite. Così, ad esempio, si può garantire che il coniuge in vita possa conservare gli immobili acquistati in comune e che non sia necessario effettuare pagamenti compensativi agli eredi. Tuttavia, ciò è possibile solo se la coppia non ha figli o ne ha solo in comune.

Adeguamento del regime dei beni nella convenzione matrimoniale: le possibilità

Nella convenzione matrimoniale potete stabilire anche una modifica del regime dei beni. La Svizzera contempla le seguenti alternative.

La convenzione matrimoniale regola le conseguenze del divorzio solo in misura limitata

La convenzione matrimoniale stabilisce il regime dei beni oppure determinate regole al suo interno. In Svizzera, d’altro canto, le disposizioni in materia di mantenimento e di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio sono possibili nella convenzione matrimoniale, ma sono controverse e non necessariamente vincolanti.

Cosa considerare quando si stipula una convenzione matrimoniale

In Svizzera, è possibile stipulare la convenzione prima o durante il matrimonio, la cui durata non ha alcuna rilevanza. Inoltre, è anche possibile modificare il contratto. Sia al momento della stipula sia in caso di eventuali modifiche è necessario

  • un atto pubblico redatto da un notaio e
  • il consenso di entrambi i coniugi.

Disposizioni successorie: cos’è importante sapere

La convenzione matrimoniale disciplina principalmente le disposizioni del diritto sul regime dei beni, che però possono avere ripercussioni anche in caso di decesso. Tuttavia, conviene confrontarsi anche con le norme di diritto successorio al fine di definire la successione come desiderate. Con un testamento o un contratto successorio è possibile stabilire tali disposizioni. Potete scoprire come leggendo il nostro articolo Pianificate la successione per tempo.

Siamo lieti di offrirvi una consulenza su misura per rispondere alle vostre domande sulla convenzione matrimoniale e sulla pianificazione della successione.

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