Se mantenete la residenza in Svizzera e continuate a percepire un salario da un datore di lavoro svizzero, non dovete prendere alcun provvedimento riguardo la vostra previdenza. Se, al contrario, trasferite la residenza e/o lasciate il posto di lavoro in Svizzera, per la vostra previdenza vale quanto segue.
1° pilastro:
senza un’occupazione in Svizzera, non siete più assicurati obbligatoriamente e conseguentemente non dovete versare più alcun importo. Comunque, beneficiate delle prestazioni derivanti dagli importi e dagli anni di contributi già versati. Al momento del pensionamento, in caso di invalidità o di morte, l’AVS/AI erogherà (a voi o ai vostri eredi) una rendita ridotta.
2° pilastro:
se interrompete la vostra attività professionale in Svizzera per trasferirvi all’estero, non siete più affiliati a una cassa pensioni; di conseguenza, il vostro avere non può più rimanere presso la vostra cassa. Pertanto, tale avere deve essere trasferito su un conto di libero passaggio, dove resta depositato fino al momento della ripresa di un’attività lavorativa in Svizzera. A quel momento, esso potrà essere versato in una nuova cassa pensioni.
Se lasciate la Svizzera definitivamente per risiedere in un Paese al di fuori dell’UE/EFTA, potete prelevare l’intero capitale della cassa pensioni. Non siete comunque obbligati al prelievo; anzi, potete depositare il vostro denaro su un conto di libero passaggio.
3° pilastro:
se lasciate la Svizzera definitivamente, avete la possibilità di prelevare il vostro avere della previdenza vincolata 3a senza limitazione alcuna.
Il nostro consiglio:
potete versare il vostro denaro della cassa pensioni anche in un deposito di libero passaggio, anziché su un conto di libero passaggio. Il vostro avere verrà investito in Fondi d’investimento UBS Vitainvest, che vi offrono opportunità di rendimenti più elevati.