Lessico bancario
L'edizione attuale del «Lessico bancario UBS» vi permette di consultare oltre 2400 termini basati sulle più aggiornate conoscenze del nostro reparto di Research. Rispetto all’edizione di grande successo del 2000, sono stati aggiunti 260 nuovi termini utilizzati principalmente nel settore del wealth management. In futuro l’intero contenuto verrà inoltre regolarmente aggiornato e ampliato. Potrete così beneficiare ulteriormente, e in modo gratuito, del vasto know-how tecnico-finanziario di UBS.
Con il «Lessico bancario UBS» vogliamo condividere con la nostra clientela il «linguaggio tecnico bancario» da noi utilizzato. In questo modo siamo certi di poter parlare una lingua comune e di poterci capire ancora meglio.
Il "Lessico bancario UBS" è disponiblie soltanto in via elettronica.
- credito garantito
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Anche: credito coperto. Credito accordato contro prestazione di specifiche garanzie reali o personali. Contrario: copertura.
- credito contro cessione
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Credito garantito dalla cessione fiduciaria di uno o più crediti contabili. Vedi anche creditodisconto.
- credito su pegno
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Credito garantito tramite pegnomanuale.
- credito ipotecario indiretto
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Credito ipotecario garantito da un titolo di pegno immobiliare come pegno manuale. In caso di insolvenza del creditore, la banca che ha accordato il credito deve, sempre che non sussistano in merito accordi di diverso tenore, dapprima acquisire la proprietà del titolo costituito in pegno e poi cercare di rifarsi sull'immobile. Vedi anche creditoipotecariodiretto.
- credito ipotecario
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(1) Prestito di denaro contro garanzia ipotecaria. Nella concessione di questo credito da parte delle banche si distingue tra investimenti ipotecari, dirittodipegnosubeniaccessori. (2) Credito in conto corrente, garantito da un'pegnomanuale su un titolo ipotecario.
- credito edilizio
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Credito in conto corrente per il finanziamento di una costruzione o della trasformazione di un immobile. I costi dei lavori ne determinano l'utilizzo. È garantito da pegno immobiliare. Anche: credito di costruzione. Gli interessi che giungono a scadenza sono considerati nell'importo del credito. Una volta terminati i lavori di costruzione, il credito edilizio viene solitamente trasformato in una ipoteca.
- prescrizione
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Estinzione di un credito quando un titolare non lo esercita entro un determinato periodo di tempo. Una volta trascorso il termine di prescrizione, il debitore non è più tenuto al pagamento del debito. La legge riconosce diversi termini di prescrizione, a seconda del genere di credito (vedi tra l'altro art. 127 e segg. del Codice delle obbligazioni). I crediti garantiti da pegno immobiliare sono imprescrittibili.
- rendita fondiaria (cartella di)
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Titolo di pegno immobiliare abbastanza diffuso in certi cantoni svizzeri. Secondo il Codice civile svizzero, la cartella di rendita fondiaria costituisce un credito gravante sopra un fondo come onere fondiario (art. 847). Il credito è garantito dall'immobile e non vi è responsabilità personale del proprietario del fondo, salvo per gli interessi scaduti (ma solo a partire dal momento in cui cessano di essere garantiti dal fondo). Oggi la rendita fondiaria non trova più applicazione come garanzia per il finanziamento di nuovi immobili.
- mutuo presso una centrale di emissione di obbligazioni fondiarie
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In Svizzera: prestito a lungo termine accordato dalle Centrale delle obbligazioni fondiarie delle banche cantonali svizzere alle banche aderenti per finanziare crediti garantiti da ipoteche.
- esecuzione in via di realizzazione del pegno
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Procedura di esecuzione che mira alla realizzazione dei crediti garantiti da pegno manuale o da pegno immobiliare. Presupposto per un'esecuzione in via di realizazione del pegno è la presenza di un atto di pegno.
- mutuo ipotecario
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Credito garantito dalla costituzione in pegno di un immobile. In Svizzera, due forme di questo tipo di diritto sono l'ipotecaPortfolio.
- ipoteca
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Contratto autenticato con un atto pubblico e iscritto nel registro fondiario mediante il quale un credito viene coperto da una costituzione in pegno. L'ipoteca è un puro documento di prova e non ha carattere di titolo. Il trasferimento dell'ipoteca avviene mediante trasferimento del credito da essa garantito. Il diritto di pegno diminuisce nella misura in cui diminuisce il credito mediante il rimborso. L'aumento dell'ipoteca impone una nuova certificazione ufficiale. In Svizzera, l'ipoteca può essere strutturata come ipoteca capitale o ipoteca massimale. È in uso solo in certi cantoni.
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